Art. 6.
(Disposizioni concernenti i conducenti).

      1. I conducenti adibiti al servizio di noleggio di autovettura con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci o collaboratori familiari di imprese, consorzi e cooperative, titolari delle relative autorizzazioni.
      2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo risulta da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione nel libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio.
      3. Ai dipendenti conducenti adibiti al servizio di noleggio di autovettura è consentito espletare l'attività, anche se non in possesso del requisito dell'iscrizione al ruolo dei conducenti, fermo il rispetto del comma 2 e purché in possesso del certificato di abilitazione professionale.
      4. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

 

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